Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, hanno diritto ad usufruire di un credito d’imposta.
Il credito d’imposta per il 2022 è pari al 50% degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti, pertanto non è detto che rimanga al 50%.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
• la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, entro il 31/03/2022;
• la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti della norma, entro il 31/01/2023.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Come presentare la comunicazione
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati.
Termini di presentazione
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
– giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;.
– emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC).
L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.
In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).
Per ulteriori approfondimenti: Agenzia delle Entrate