Fatturazione elettronica per il regime forfettario

Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica.

È arrivata la conferma per la fattura elettronica obbligatoria, per:

  • i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (i cosiddetti minimi) di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011;
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfettario;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Tuttavia, per tutti i soggetti di cui sopra, con ricavi e compensi fino a 25.000 euro nell’anno 2021, sarà ancora possibile emettere fatture in modalità cartacea fino al 31/12/2023.

Inoltre, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati potrà essere effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, viene esteso in via temporanea fino al mese successivo senza l’applicazione delle sanzioni previste.

A tal proposito, si ricorda che, in caso di tardiva emissione della fattura elettronica, la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.

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