La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto nuove Definizioni fiscali per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione, per i debiti derivanti dai controlli automatizzati, da errori formali e da accertamenti.
Di seguito vi riportiamo i nuovi “strumenti” messi a disposizione con la legge di bilancio 2023.
CARICHI AFFIDATI ALLA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI:
- “Stralcio” (quindi annullamento automatico) dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- “Definizione agevolata” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. Aggio e di pagare solo le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente sul sito internet della Agenzia Entrate Riscossione entro il 30/04/2023.
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI
La Legge in parola prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (ART 36-BIS E ART 54-BIS).
In particolare riguarda:
le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, che possono essere oggetto di riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Rientrano nella definizione agevolata:
a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.
Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
c) le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.
In questo caso la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.
RAVVEDIMENTO DEGLI ERRORI FORMALI
La stessa Legge ha previsto la possibilità di regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.
Si tratta di errori che non hanno impatto sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini IVA, IRAP, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ma anche sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
E’ possibile effettuare il versamento di una somma di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta in cui sono stati commessi gli errori.
La circolare dell’AE del 30 gennaio 2023 ha definito le regole attuative della sanatoria, specificando che occorre effettuare il versamento di 200 euro per ogni annualità.
Il pagamento può essere effettuato in due modalità:
- in un’unica soluzione entro la scadenza del 31 marzo 2023;
- in due rate da 100 euro entro il 31 marzo 2023 e 2024.
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON O SENZA ADESIONE
Consiste in una particolare forma di accertamento con adesione: si concretizza in un accordo con l’Agenzia delle Entrate sul quale il funzionario non ha, come di consueto, alcun obbligo.
È consentita la negoziazione della pretesa e spetta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (l’ordinaria riduzione è a 1/3 del minimo), quand’anche siano irrogate nella misura massima.
Esso può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa, dunque può concernere accertamenti analitici, antielusivi, presuntivi e induttivi. Anche le imposte indirette diverse dall’IVA possono formare oggetto di adesione.
Possono beneficiare dell’adesione agevolata quattro tipologie di avvisi:
- avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.202399;
- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
- avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023.