È stato pubblicato in Garzetta Ufficiale il testo della legge n. 34/2022 del 27 aprile 2022, di conversione del cosiddetto “decreto Bollette ed Energia” (dl n. 17/2022), il quale attribuisce crediti d’imposta per il consumo di “energia” per le imprese. Tale provvedimento è in vigore da venerdì 29 aprile 2022.
Il sopracitato decreto prevede l’introduzione di crediti d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica a favore di:
- imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022);
- imprese diverse da quelle energivore, in presenza di determinate condizioni (art. 3 e 4 del DL 21/2022 e art. 2 del DL 50/2022).
Soggetti beneficiari | Misura del credito d’imposta |
Imprese energivore | 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto anche per l’energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. |
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW | 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. |
IMPRESE ENERGIVORE
Nel rinviare al DM 21.12.2017, in particolare all’art. 3 e all’art. 6 co. 1 del citato DM (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1), nel Decreto Energia si identificano quali imprese energivore quelle aziende che detengono un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell’Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01, ovvero estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.;
- operano nei settori dell’Allegato 5 alla citata comunicazione, ovvero altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3, e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell’art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.
IMPRESE DIVERSE DA QUELLE ENERGIVORE
Il Decreto Energia qualifica quali imprese diverse da quelle energivore, ex DM 21.12.2017, quelle aziende dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, alle quali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).
Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
MODALITÀ DI UTILIZZO
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.
La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare:
Codice tributo | Agevolazione |
6960 | Credito d’imposta per imprese energivore (I trimestre 2022) |
6961 | Credito d’imposta per imprese energivore (II trimestre 2022) |
6962 | Credito d’imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022) |
6963 | Credito d’imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022) |
6964 | Credito d’imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022) |
Si precisa inoltre che, come riportato nella sezione FAQ dell’Agenzia Entrate 11.4.2022 ed anche nella circ. 13/2022, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano:
- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell’art. 109 del TUIR;
- documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.
CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Come riportato agli artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022 e art. 4 del DL 50/2022, oltre che nei chiarimenti esposti nella circ. 13/2022 dell’Agenzia delle Entrate, i crediti d’imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie alle seguenti condizioni:
- cessione del credito per intero;
- cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”, quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere ai professionisti abilitati il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione