![Informativa sulle erogazioni pubbliche](https://www.associatibb.com/wp-content/uploads/2022/05/HEADER-CONTRIBUTI-COMPENSAZIONE-FISCALE-25-1024x427.png)
La legge n. 124 del 04/08/2017 ha previsto specifici obblighi di informativa per tutti quei soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. Di seguito vedremo quali sono gli obblighi, le modalità di comunicazioni e le tempistiche da seguire.
LIMITE DI VALORE E COMPUTO DELLE EROGAZIONI:
Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a € 10.000,00 nel periodo considerato, ovvero dall’ 01/01/2021 al 31/12/2021.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00€ si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Pertanto, l’obbligo informativo sussiste nel momento in cui il totale dei vantaggi ricevuti sia pari o superiore a € 10.000,00, anche qualora vi siano singole erogazioni di importo inferiore a € 10.000,00.
EROGAZIONI OGGETTO DI INFORMATIVA:
Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Sono esclusi dall’obbligo di informativa i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, come ad esempio agevolazioni fiscali, contributi che vengono rilasciati a tutti quei soggetti che soddisfano determinate condizioni etc. A tal proposito, si specifica che i contributi erogati per contrastare gli effetti della situazione pandemica COVID-19, sono esclusi dall’obbligo di informativa.
Inoltre, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la pubblicazione nel predetto sistema consente ai soggetti interessati di indicare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.
Nella tabella di seguito sono riepilogate le principali informazioni per adempiere agli obblighi di cui sopra:
Destinatari | Modalità di pubblicazione | Termine per l’adempimento |
Enti non commerciali Associazioni di protezione ambientale Associazioni di consumatori Associazioni, ONLUS e fondazioni | Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali | Entro il 30 giugno |
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri | Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali | Entro il 30 giugno |
Imprese Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese | Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato | In sede di redazione del bilancio |
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa | Sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza | Entro il 30 giugno |
SANZIONI:
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi all’informativa sulle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00€, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.